LEGGE REGIONALE N. 1 DEL
18-02-2004
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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TITOLO III
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(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle
zone agricole, compresa l’attività agrituristica, relativamente ai
primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in
funzione delle esigenze dell’impresa agricola di cui all’art.
2135 del c.c., che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del
regolamento del Consiglio della Comunità Europea n. 1257
del 17 maggio 1999;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al venti per cento della volumetria e/o
superficie, di edifici unifamiliari o bifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali
realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive
di uso pubblico o aperti al pubblico;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
f) per l’esecuzione delle opere e degli impianti di cui all’articolo
9, comma 1 della l. 122/1989;
g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere
architettoniche;
i) per le opere pertinenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
e), numero 6);
j) per gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6.
2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche a
edifici esistenti, il contributo afferente il titolo abilitativo è ridotto
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, qualora il titolare
del permesso o della denuncia di inizio attività si impegni, a
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 27.
3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari
a quanto stabilito per le abitazioni corrispondenti di edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.
4. Il comune, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio
sismico del patrimonio edilizio esistente, stabilisce, anche
relativamente agli interventi di cui alla legge regionale 23
ottobre 2002, n. 18, la riduzione del contributo di costruzione,
sulla base e con le modalità delle relative disposizioni
regionali.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 30
(Procedimento di rilascio del certificato di agibilità)
1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è
tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia la
domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della
seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della
documentazione necessaria per l’accatastamento dell'edificio,
ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei
lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di
conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito,
nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla
salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti
in materia di sicurezza, nonché all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi,
ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dalle vigenti normative;
d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti
dell’edificio oggetto della domanda di agibilità;
e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti
normative;
f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di
costruzioni in zone sismiche;
g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche;
h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui
all’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 494/1996 acquisito nei limiti e
con le modalità di cui all’art. 11.
2. Lo sportello unico, in caso di incompletezza della
documentazione di cui al comma 1, salvo che la carenza
riguardi il documento indicato alla lettera h), dichiara la
irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale,
rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della
documentazione di cui al comma 1. In caso di irregolarità
rilevate nel documento unico di regolarità contributiva, il
certificato di agibilità può essere ugualmente rilasciato previa
comunicazione delle inadempienze ai sensi dell’articolo 39
comma 9.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata secondo quanto indicato nella
documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati
rilasciati, nel parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera a), o dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui
all’articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del
silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
del comune o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono
riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo
abilitativo.
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