LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18-02-2004
REGIONE UMBRIA

«Norme per l’attività edilizia.»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 8
del 25 febbraio 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO III
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ARTICOLO 26

(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle 
zone agricole, compresa l’attività agrituristica, relativamente ai 
primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in 
funzione delle esigenze dell’impresa agricola di cui all’art.  
2135 del c.c., che possiede i requisiti previsti dall’art.  5 del 
regolamento del Consiglio della Comunità Europea n.  1257 
del 17 maggio 1999;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in 
misura non superiore al venti per cento della volumetria e/o 
superficie, di edifici unifamiliari o bifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di 
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente 
competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite 
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. 
Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali 
realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive 
di uso pubblico o aperti al pubblico;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, 
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al 
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle 
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
f) per l’esecuzione delle opere e degli impianti di cui all’articolo 
9, comma 1 della l. 122/1989;
g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere 
architettoniche;
i) per le opere pertinenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
e), numero 6);
j) per gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6.
2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche a 
edifici esistenti, il contributo afferente il titolo abilitativo è ridotto 
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, qualora il titolare 
del permesso o della denuncia di inizio attività si impegni, a 
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di 
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della 
convenzione-tipo prevista dall'articolo 27.
3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari 
a quanto stabilito per le abitazioni corrispondenti di edilizia 
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati 
dalla normativa di settore.
4. Il comune, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio 
sismico del patrimonio edilizio esistente, stabilisce, anche 
relativamente agli interventi di cui alla legge regionale 23 
ottobre 2002, n.  18, la riduzione del contributo di costruzione, 
sulla base e con le modalità delle relative disposizioni 
regionali. 
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello 
Stato il contributo di costruzione  è commisurato alla incidenza 
delle sole opere di urbanizzazione.

  
  

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TITOLO IV
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

CAPO I
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

ARTICOLO 30

(Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) 
1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura 
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è 
tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia la 
domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della 
seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della 
documentazione necessaria per l’accatastamento dell'edificio, 
ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di 
agibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei 
lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di 
conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, 
nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla 
salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la 
conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti 
in materia di sicurezza, nonché all'articolo 1 della legge 9 
gennaio 1991, n.  10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, 
ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti 
prevista dalle vigenti normative;
d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti 
dell’edificio oggetto della domanda di agibilità;
e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti 
normative;
f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di 
costruzioni in zone sismiche;
g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla 
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche;
h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all’art.  3, comma 8 del d.lgs. n.  494/1996 acquisito nei limiti e 
con le modalità di cui all’art.  11.
2. Lo sportello unico, in caso di incompletezza della 
documentazione di cui al comma 1, salvo che la carenza 
riguardi il documento indicato alla lettera h), dichiara la 
irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al 
comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, 
rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della 
documentazione di cui al comma 1. In caso di irregolarità 
rilevate nel documento unico di regolarità contributiva, il 
certificato di agibilità può essere ugualmente rilasciato previa 
comunicazione delle inadempienze ai sensi dell’articolo 39 
comma 9.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità 
si intende attestata secondo quanto indicato nella 
documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati 
rilasciati, nel  parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, 
lettera a), o dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui 
all’articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del 
silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola 
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni 
dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di 
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità 
del comune o che non possa essere acquisita 
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre 
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono 
riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo 
abilitativo.

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